Si fa riferimento a una tipologia di scarichi che, pur essendo formalmente industriali, poiché riversati da strutture ove si svolge un’attività d’impresa, sono considerati equivalenti a quelli domestici, in ragione di puntuali disposizioni di legge che li distinguono per caratteristiche e capacità inquinanti. Il Testo Unico sull’Ambiente (d.lgs. n.152/06) all’art. 101, comma 7, contempla in nella categoria delle acque reflue industriali assimilabili alle domestiche quelle:
provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;
provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
provenienti da imprese dedite alle attività di cui ai punti 1) e 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.