L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è il provvedimento istituito con il DPR. del 13 marzo 2013, n.59, il quale incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore.
La sua istituzione segue quelli che sono i principi di semplificazione ricercati dalle amministrazioni, favorendo il corretto svolgimento dell’iter e unificando pratiche che in precedenza venivano presentate in maniera separata.
Gli elementi cruciali di questo strumento si riassumono attraverso i seguenti due aspetti:
garantire la tutela dell’ambiente
ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori privati e pubblici.
Si vuole pertanto garantire un netto miglioramento, in termini di efficienza, dell’intero sistema autorizzativo.
Attraverso l’AUA si possono pertanto sostituire sette diversi titoli abilitativi:
autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (articolo 269 del Decreto legislativo 03/04/2006 , n.152
autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni
comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del Codice dell’ambiente per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152
comunicazione o nulla osta relativi all’impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 4 o commi 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447;
autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99
comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152
L’AUA come anticipato dovrà essere richiesto dal gestore nei seguenti casi:
nel caso di stabilimento/attività/impianto nuovo prima della costruzione e del successivo esercizio o in caso di trasferimenti;
nel caso di stabilimento/attività/impianto esistente (al 13 giugno 2013);
allo scadere della prima autorizzazione/comunicazione che sarà sostituita dall’AUA, nel rispetto dei termini di rinnovo previsti dalla specifica normativa di riferimento;
al verificarsi delle condizioni che comporti la necessità di procedere alla richiesta di una modifica sostanziale che comporti la presentazione di una nuova domanda per la singola autorizzazione/comunicazione, sostituita dall’AUA.
Il provvedimento autorizzativo di AUA ha una durata pari a 15 anni dalla data del rilascio (art.3 comma 6 del d.lgs. n.59/13), ed il rinnovo dovrà essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza. Le tempistiche di rinnovo e le modalità procedurali sono uguali a quelle previste per il primo ottenimento della AUA.